Altavilla Silentina. Compendio immobiliare della borgata rurale di Cerrelli: il Tar dichiara inammissibile, per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, il ricorso presentato dal Consorzio di bonifica sinistra Sele di Paestum.
La vertenza, che riguarda il diritto di proprietà degli edifici, dalla casa comunale alla chiesa, alla piazza, dovrà essere affrontata davanti al giudice ordinario.
Il ricorso era stato presentato contro il Comune di Altavilla Silentina per l’annullamento della delibera 32 dell’8.6.2018 adottata dal Consiglio Comunale pubblicata il 28.6.2018 e non notificata. All’epoca gli immobili furono trasferiti dal Cipe a fine anni Ottanta all’ente consortile quale attuatore degli interventi. Il Consorzio di bonifica, con il finanziamento assegnatogli dalla cessata Cassa del Mezzogiorno, nel corso degli anni successivi, ha edificato la “Borgata Rurale” per conto del Comune di Altavilla Silentina.
Gli immobili realizzati nell’ambito di questo compendio immobiliare
edificio della Scuola Materna e relative pertinenze; edificio della Scuola Elementare, con annessa palestra e relative pertinenze; Casa Comunale e relative pertinenze; l’area annessa al palco con sottostanti bagni pubblici e piazza, realizzati dal Comune; porticati e la viabilità interna ; l’edificio adibito a Chiesa e relative pertinenze.
Dopo aver consegnato le opere al Comune il Consorzio ricorrente, sulla scorta di una deliberazione commissariale del 2009, ha rivendicato la proprietà dei beni ricompresi nel compendio immobiliare “Borgata Rurale”. La questione del diritto di proprietà degli edifici ricompresi nel compendio immobiliare è rimasta controversa nel corso del tempo. Il Consorzio ha presentato ricorso contro la deliberazione consiliare del Comune (deliberazione n. 32 del 7 giugno 2018), chiedendo l’annullamento e di accertare che essa è “tesa ad incidere sulla proprietà dell’odierno ricorrente”. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, sollevando il “ difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo, nonché l’inammissibilità del gravame per carenza di interesse e legittimazione processuale e, infine, per la sua reiezione nel merito”.
“La controversia spetta alla cognizione del giudice ordinario, in quanto ha per oggetto la verifica dell’esistenza del diritto di proprietà del consorzio ricorrente in contrapposizione al diritto di proprietà dell’ente comunale”, si legge nella sentenza. La controversia in esame concerne, quindi, essenzialmente, l’accertamento della proprietà pubblica ovvero in capo al Consorzio ricorrente del compendio immobiliare controverso e, come tale, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. In conclusione, “il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario”.