Albanella, sanzioni Inps attività ricreativa: abbattute da 114.000 a circa 500 euro Pagina Facebook Voce di Strada Profilo Twitter Voce di Strada

Somma ridimensionata nel corso del giudizio di Appello presentato a seguito della sentenza di Primo grado, con la quale era stata già ridotta a 14.000 euro

Albanella. Abbattute sanzioni applicate dall’Inps  di ben 114.000 euro ridotte a poco più di 500 euro. Destinataria una 50enne titolare di un’attività ricreativa ben felice di dover sborsare una somma molto più esigua.

La somma è stata ridotta nel corso del giudizio di Appello presentato a seguito della sentenza di Primo grado, con la quale era stata già ridotta a 14.000 euro. Le notifiche di ingiunzione hanno fatto seguito al mancato pagamento per cinque anni delle ritenute assistenziali e previdenziali relative alla retribuzione dei dipendenti. Il primo ricorso è stato presentato lo scorso anno  al  Tribunale del Lavoro ottenendo l’abbattimento  della sanzione ridotta in primo grado a 14.000 euro e poi a circa 500 euro. 

La 50enne è stata assistita dall’avvocato Orietta Lettieri. Il primo ricorso era stato presentato nel marzo dello scorso anno, in questi giorni l’ulteriore riduzione nelle more del giudizio di Appello. Molto probabilmente da parte dell’ente creditore per evitare la condanna alle spese in secondo grado. “Sono bene felice della riduzione della sanzione – afferma la 50enne – ringrazio il mio avvocato”.

La contestazione mossa dall’Istituto di previdenza sociale 

La contestazione mossa dall’Istituto di previdenza sociale riguardava la violazione per il mancato versamento, nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.

A sostegno dell’opposizione la 50enne titolare di un’attività ricreativa  ha sostenuto di non aver ricevuto la notifica di alcun atto prodromico (avvisi di accertamento o diffida)  e ha chiesto la prescrizione dei crediti vantati dall’Inps, ponendo in risalto che l’omesso versamento delle ritenute previdenziali riguardava gli anni 2010, 2011, 2013, 2014 e 2015. Sostenendo che il termine prescrizionale quinquennale era ampiamente decorso. L’omesso pagamento riguardava delle somme di modesta entità pari a 449,76 euro

Sebbene la somma sia stata  abbattuta il legale Lettieri  ha proceduto con  un ulteriore ricorso ritenendola comunque sproporzionata rispetto al debito. Nelle more del giudizio di Appello è stata ulteriormente ridimensionata.

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