Albanella. Gestione servizio rifiuti, Comune nega subingresso Gf Scavi, alla quale la Rsa ha ceduto un ramo d’azienda: la società ricorre al Tar, che accoglie il ricorso.
La società ha impugnato la determina, con cui il Comune ha dato atto che “non è possibile effettuare il subingresso della Gf Scavi srl e abilitarla nella gestione del servizio di gestione integrata degli rsu per l’asserita mancanza dei requisiti e perché la stessa non avrebbe inviato la documentazione richiestale ai fini del subingresso”. E, la nota con cui si chiedeva la trasmissione delle polizze fideiussorie del disciplinare e della “ricevuta di protocollo della Prefettura di Salerno di richiesta di iscrizione alla white list” della Gf Scavi srl e tutti gli atti connessi. Di fatto, la controversia scaturisce dalla determinazione, con la quale il Comune di Albanella ha negato la richiesta della Gf Scavi al subingresso nell’esecuzione del servizio di igiene urbana e servizi complementari, alla quale la Sra ha affittato il ramo di azienda che, tutt’ora, svolge il servizio.
Il Comune ha mosso una serie di contestazioni tra cui il mancato possesso, in capo alla Gf Scavi, dell’iscrizione all’Albo nazionale dei Gestori ambientali per le classi e le categorie richieste dalla legge e dalla lex specialis. Il Tar ha ritenuto il ricorso “ manifestamente fondato e persuasive le argomentazioni sostenute dalle ricorrenti in merito all’illegittimità della determinazione reiettiva del subingresso e, nello specifico, all’infondatezza dei motivi ostativi palesati dal Comune nella determina n.405 dell’11.11.2021”. Quanto all’iscrizione della Gf Scavi all’Albo nazionale dei Gestori ambientali per le tutte le categorie previste per l’espletamento del servizio “si rappresenta che le imprese continuano ad operare sulla base del provvedimento d’iscrizione in loro possesso fino alla delibera di variazione della sezione regionale”. In esito all’accoglimento del ricorso, il Comune di Albanella, condannato al pagamento delle spese processuali, nel termine di giorni trenta dovrà pertanto adottare una nuova determinazione, che tenga conto della presente decisione, addivenendo, qualora nulla osti, alla stipula del contratto d’appalto (considerato che allo stato il servizio è espletato in regime di anticipata esecuzione), e fatto in ogni caso salvo l’esito del procedimento volto al possibile (preannunciato) annullamento in autotutela del provvedimento di aggiudicazione in favore di Sra”, si legge nella sentenza. Il Comune ha infatti annullato l’affidamento del servizio all’ati Sra e per trovare un nuovo operatore. Anche questa determina è stata impugnata dalla società affidataria dell’appalto.