Parcheggio area archeologica di Paestum: Tar dice no Pagina Facebook Voce di Strada Profilo Twitter Voce di Strada

Capaccio Paestum. No alla realizzazione di un’area da destinare a parcheggio in prossimità dell’area archeologica di Paestum. I giudici del Tar infatti, hanno rigettato il ricorso presentato da  F.G.  contro il parere negativo rilasciato dalla Soprintendenza. Il ricorso era stato presentato contro il Comune e il ministero  della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino. La camera di Consiglio si è riunita il 23 giugno.

La ricorrente è  comproprietaria di un’area ubicata in prossimità del parco archeologico di Paestum  in corrispondenza dell’antica porta di accesso a nord dell’antica città, nota come  “Porta Aura”. L’area nel piano regolatore vigente ricade in zona di interesse ambientale rilevante, in parte verde pubblico di arredo stradale, e in parte parcheggi ( zona G4).  Nel 2013 il Comune e la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania hanno stipulato un protocollo di intesa per la riqualificazione e la valorizzazione del Parco Archeologico di Paestum. L’intesa prevedeva, tra l’altro, il riassetto della viabilità e dell’accessibilità al sito da attuarsi proprio con la realizzazione delle aree a parcheggio fuori dal perimetro della cinta muraria. In tale contesto la ricorrente inoltrava istanza, acquisita 6 luglio del 2020 per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione dell’area a parcheggio, limitatamente alla porzione di terreno della maggiore estensione di 28.000 metri quadrati  ricadente per 7.500 metri quadrati area parcheggi (zona G4)  del vigente Prg.  Il progetto acquisito il parere della locale commissione del paesaggio, era stato  inviato alla Soprintendenza che ha rigettato lo stesso in quanto”  l’area oggetto di intervento ricade nella fascia delimitata dalla Legge 220/1957 ed è ubicata a breve distanza dalla cinta muraria. Il  progetto in esame – si legge nella nota della Soprintendenza – interrompe l’unitarietà del paesaggio agrario storico, che rappresenta un elemento di qualificazione paesaggistica della città antica. Inoltre tale alterazione sarà aggravata dalla presenza degli autoveicoli ed in particolare degli autobus, che costituirebbero elemento di notevole disturbo per le visuali sulla cinta muraria”. Con successivo provvedimento ha formalizzato parere contrario, avverso il quale è stato presentato ricorso. Nel procedimento si è costituita in giudizio la Soprintendenza unitamente al Comune. I giudici del Tar  hanno rigettato il ricorso non accogliendo le motivazioni alla base dello stesso.

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