Eboli. Eccessiva durata del giudizio presso il Tribunale di Eboli e la Corte d’Appello di Salerno: fa ricorso per chiedere un risarcimento al Ministero della Giustizia, ma il Tar lo respinge e lo dichiara inammissibile. A presentarlo era stato A.P., che nel 2013 si era visto accogliere, da parte della Corte d’Appello di Napoli, la domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata del procedimento giudiziario, con la condanna del Ministero al pagamento della somma di 1.250 euro, oltre agli interessi dalla domanda e le spese per complessivi 1.523 euro. L’atto veniva notificato nell’ottobre 2013 e, non essendo stato proposto ricorso per tassazione, è passato in giudicato. A tutt’oggi, il Ministero non ha ottemperato la condanna e da questo è scaturito il ricorso, con la richiesta del pagamento del risarcimento e di un’ulteriore somma a titolo di risarcimento per il ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il Ministero non si è costituito in giudizio. Il Tar, tuttavia, ha dichiarato inammissibile il ricorso: il decreto, infatti, non risulta essere stato munito di rituale formula esecutiva. Una condizione dell’azione esecutiva intentata nei confronti della pubblica amministrazione, che è norma speciale di contabilità pubblica, riguardante l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro, e la cui assenza impedisce, quindi l’instaurazione di un valido giudizio per l’ottemperanza in assenza del presupposto dell’esecutività del titolo e, in ultima analisi, dell’inottemperanza dell’amministrazione. Da qui, la decisione del Tar di giudicare inammissibile il ricorso.