L’Anas impone la rimozione di 29 cartelloni pubblicitari irregolari o privi di autorizzazione sulla “Cilentana”, installati tra il km 98 al km 162, praticamente da Capaccio Paestum fino a Sapri.
La ditta interessata con sede a Salerno ricorre al Tar Campania, sezione di Salerno, che però solleva il difetto di competenza. La ditta si è appellata all’articolo 103 del decreto “Cura Italia” inerente la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza. La misura dell’Anas era stata disposta in base al duplice rilievo che gli impianti pubblicitari contestati risultavano installati in assenza di valido ed efficace titolo autorizzativo, nonché in difformità dagli standard tecnici dell’Anas, con riguardo alla distanza dalla segnaletica orizzontale marginale ed alla distanza dei montanti degli impianti dai dispositivi di ritenuta. Il provvedimento impugnato dall’agenzia pubblicitaria è volto quindi alla rimozione di impianti pubblicitari, di cui è stata ritenuta abusiva l’installazione sia per la assenza dei prescritti titoli autorizzativi sia per l’inosservanza delle norme tecniche dell’Anas. Quelle addebitate all’agenzia pubblicitaria sono una serie di violazioni relative al fatto che lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l’efficacia. E in ogni caso la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade è soggetta ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada, che da alcuni mesi è Anas. Oltre alla rimozione, ci sono anche sanzioni per i trasgressori che vanno da 430 a 1.731 euro. Quindi chi ha predisposto il mezzo pubblicitario deve rimuoverlo a proprie spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell’atto. Decorso tale termine, l’ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell’autore della violazione. E chi viola le prescrizioni è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 4.833 a 19.332 euro, nel caso in cui non sia possibile individuare l’autore della violazione. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione, indicando nel giudice ordinario l’autorità munita di giurisdizione, dinanzi alla quale potrà definirsi la controversia. di Andrea Passaro