Piaggine. Approvato il nuovo regolamento per il compostaggio sul territorio comunale. I cittadini di Piaggine sono obbligati a differenziare la frazione organica e a conferirla tramite il servizio di raccolta porta a porta, presso il compostaggio di comunità o tramite compostaggio locale o altre forme di autocompostaggio che non danneggino l’ambiente. Attraverso modelli specifici di convenzione, le utenze interessate possono iscriversi all’Albo dei compostatori e avranno diritto alla riduzione in percentuali sulla tariffa Tari.
Compostaggio domestico
È consentito il compostaggio domestico, in uno spazio verde esterno all’abitazione, utilizzando compostiere chiuse, compostiere fai da te, casse di compostaggio, buche e cumuli sul terreno o altre soluzioni tecniche proposte dai cittadini. L’area dovrà essere di almeno 50 metri quadri, effettuato preferibilmente in zona ombrosa e priva di ristagni di acqua, il compostaggio va effettuato a una distanza minima di cinque metri dai confini di proprietà e 10 metri dai fabbricati.
Compostaggio di comunità
Tale tipologia di compostaggio e prevista per gli organismi collettivi, ovvero due o più utenze domestiche e non domestiche costituite in condominio, associazioni, consorzio, società o altre forme associative di diritto privato finalizzato al recupero e trasformazione della frazione organica dei rifiuti prodotti esclusivamente da tali soggetti. La pratica del compostaggio condominiale deve rispettare una distanza minima di 5 dai confini di proprietà ed a metri 10 da fabbricati scegliendo preferibilmente un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni.
Compostaggio locale
Il compostaggio locale avviene mediante appositi compostatori elettromeccanici fino a 130 T/anno. Saranno installati in aree idonee e gestiti dal Comune di Piaggine o dal consorzio di bacino AV1 o da soggetto esterno abilitato a seguito di pubblica procedura. Le utenze domestiche, nei giorni e negli orari stabiliti, conferiranno i rifiuti all’impianto di comunità in presenza del conduttore o mediante chiave meccanica o elettronica. I rifiuti organici saranno conferiti senza alcun involucro o in sacchetti compostabili. Le utenze conferenti presteranno la maggiore cura possibile nell’atto del conferimento in termini di pulizia e decoro. Per incentivare tale pratica l’amministrazione comunale potrà introdurre riduzioni della tariffa TARI con determinazione dirigenziale. È possibile utilizzare i compostatori per conferimento della frazione umida proveniente dalla raccolta porta a porta ugualmente in presenza del conduttore come prima specificato.
Materiali da avviare a compostaggio e materiali da evitare
Possono essere compostati i seguenti materiali:
- rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the, ecc.);
- gusci d’uova;
- scarti del giardino e dell’orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- fazzoletti di carta, carta da cucina (tipo scottex), salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere, e comunque in piccola quantità);
- cenere di combustione di scarti vegetali;
- elementi vegetali non completamente decomposti, presenti nel compost maturo;
- la lettiera di piccoli animali.
Nella gestione dell’attività di autocompostaggio sono vietate le seguenti attività:
- miscelare rifiuti pericolosi con i rifiuti compostabili;
- immettere, in ogni caso, nei contenitori dei rifiuti compostabili, rifiuti diversi da quelli ai quali siano destinati;
- depositare i rifiuti nella compostiera quando il loro volume sia tale da impedire la chiusura del coperchio ed abbandonare i rifiuti nei pressi del contenitore, creando in queste situazioni danni paesaggistici e odori molesti per il vicinato ed in generale per le persone;
- danneggiare le compostiere offerte in comodato d’uso, impiegarle per usi impropri e trasportarle in luoghi diversi da quelli previsti;
- la combustione dei rifiuti;
- l’abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto compostabile su tutte le aree pubbliche e private nonché l’immissione di rifiuti adibiti al compostaggio, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
Il regolamento completo è disponibile sul sito del Comune di Piaggine. Le violazioni allo stesso sono punite con sanzioni comprese tra 25 e 150 euro per ogni infrazione contestata.