San Giovanni a Piro. Campeggio “La Lanterna”: il Tar dichiara improcedibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto il ricorso presentato da un gruppo di fruitori delle piazzole di campeggio: determinante la condotta collaborativa del gestore.
La sentenza è stata resa pubblica lo scorso 13 giugno. Il Tar ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato da alcuni utenti del campeggio, situato nella frazione Scario, contro un’ordinanza comunale di demolizione di opere abusive.
Il provvedimento oggetto di contestazione, risalente a febbraio scorso, era stato emesso in seguito a un sopralluogo tecnico congiunto tra l’Utc e il Nucleo carabinieri Forestale, che aveva rilevato la presenza di strutture ritenute non conformi alla normativa urbanistica. Il Comune di San Giovanni a Piro aveva così ingiunto ai titolari del campeggio la demolizione delle opere abusive realizzate.
I motivi del ricorso
A presentare ricorso erano stati alcuni assegnatari di piazzole del campeggio, che avevano installato case mobili e manufatti leggeri. Secondo i ricorrenti, tali opere dovevano essere considerate interventi precari rientranti nell’edilizia libera, come previsto dalla normativa in vigore. Inoltre, gli stessi lamentavano l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento, la scarsa motivazione dell’ordinanza e la sua notifica tardiva, avvenuta solo a seguito di accesso agli atti.
Il gestore del campeggio si era costituito in giudizio associandosi alle doglianze dei ricorrenti, ma nel frattempo aveva iniziato spontaneamente a demolire le opere contestate, ottenendo dal Comune una proroga dei termini fino al 28 giugno 2025.
La decisione del Tar
Proprio questo comportamento ha determinato la pronuncia di improcedibilità del ricorso da parte del Tar, che ha ravvisato una sopravvenuta carenza di interesse. Il collegio ha evidenziato che l’avvio delle operazioni di demolizione da parte del gestore dimostra l’assenza di un intento oppositivo nei confronti dell’ordinanza.
Il tribunale ha dunque respinto il ricorso e compensato integralmente le spese di lite tra le parti, tenuto conto della natura meramente procedurale della decisione e della mancata costituzione in giudizio del Comune di San Giovanni a Piro.































