Capaccio Paestum. Revoca del servizio di raccolta rifiuti alla Sviluppo risorse ambientali s.r.l. di Polla: procedura legittima. Lo ha stabilito il tribunale di Napoli. Il provvedimento fu intrapreso dal Comune nel 2018.
Il collegio giudicante ha accertato che “l’inadempimento contestato alla Sra da un lato era reiterato, dall’altro, seppur riferito esclusivamente ad una tipologia di rifiuti (secco indifferenziato) ha determinato una paralisi dell’intero ciclo di raccolta e smaltimento nel territorio del comune convenuto, che, in particolare, ha documentato di aver inviato varie missive in cui contestava il ritardo nello smaltimento del secco indifferenziato, ed invero, a partire dal mese di marzo 2018, numerose sono state le contestazioni e le diffide inviate dalla stazione appaltante alla Sra”. La società aveva citato in giudizio il Comune ritenendo “insussistente i presupposti per addivenire alla risoluzione contrattuale unilateralmente disposta dal Comune di Capaccio” giudicandola “illegittima”. Chiesta anche il risarcimento dei danni economici e la condanna al Comune “all’integrale refusione delle spese e dei compensi professionali”. La sospensione del contratto è avvenuta nel 2018 da parte del funzionario responsabile Antonio Rinaldi, dopo il sequestro dello stabilimento di Battipaglia dove l’ente conferiva il secco indifferenziato, che ha creato la paralisi dell’intera raccolta, con l’affidamento del servizio rifiuti ad un’altra ditta “per grave inadempimento”. Paralisi contestata dalla Sra. I giudici al contrario hanno concluso per “ la legittimità della risoluzione da parte dell’ente convenuto, attesa la gravità dell’inadempimento che sebbene formalmente circoscritto al conferimento e smaltimento di una sola tipologia di rifiuto con un effetto a catena aveva generato la paralisi dell’intera raccolta a prescindere dall’astratta possibilità per l’appaltatore di smaltire le altre tipologie di rifiuto. Non vi è dubbio che la paralisi dell’intero ciclo di raccolta, che il Comune convenuto ha documentalmente dimostrato, per di più agli esordi della stagione estiva, determina che l’inadempimento dell’appaltatore ha avuto un’incidenza enorme sull’intero programma contrattuale tanto da determinare il Comune all’adozione di una ordinanza urgente per la riassegnazione ad altra società dell’appalto”. Il tribunale ha rigettato anche la richiesta della riduzione della polizza fideiussoria atteso che” la somma oggetto del pagamento è stata contenuta in un importo inferiore alla metà della somma garantita”. Accolta la richiesta contro la decurtazione della somma 47.503,87 euro sulla fattura n. 217 del 31.03.2018 a titolo di oneri ai professionisti. Il Comune è stato condannato alla restituzione di tale somma con gli interessi convenzionali dalla data della domanda giudiziale.