Capaccio, abusi edilizi: Tar “salva” gestore di un agriturismo Pagina Facebook Voce di Strada Profilo Twitter Voce di Strada

Revocata l'ordinanza del Comune: in quanto affittuario non è responsabile

Capaccio Paestum. Accolto il ricorso di una società che gestisce un agriturismo sul territorio: annullata dal Tar Salerno l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Capaccio Paestum.

La vicenda

Tutto nasce nell’ottobre del 2025, quando l’ente comunale guidato dal sindaco Gaetano Paolino notifica un’ordinanza di demolizione per opere abusive realizzate all’interno della struttura ricettiva. Il provvedimento colpisce sia la proprietaria dell’immobile sia la società conduttrice. La società, difesa dagli avvocati Mario Caliendo e Gennaro Fiorillo, ha impugnato l’atto sostenendo di non avere alcuna legittimazione passiva: in sostanza, essendo semplici affittuari, non potevano essere ritenuti responsabili degli abusi edilizi né destinatari dell’ordine di abbattimento.

La decisione del Tar

I giudici amministrativi hanno dato ragione alla società. La sentenza chiarisce un principio fondamentale: l’ordine di demolizione deve essere notificato al proprietario e, solo se individuato con certezza, al responsabile dell’abuso. Nel caso specifico, il Comune non ha fornito alcuna prova che le opere abusive fossero state realizzate dalla società che gestisce l’agriturismo, limitandosi a citarla in quanto conduttrice della struttura.

Secondo i giudici, “il fatto di utilizzare un’opera edilizia abusiva non può considerarsi sufficiente a fondare il titolo di responsabilità e, conseguentemente, la legittimazione passiva all’ingiunzione di demolizione“. L’ordinanza nei suoi confronti è stata dunque annullata.

Respinta la richiesta di accesso agli atti

Non è stato invece accolto il secondo motivo del ricorso, relativo al diniego di accesso agli atti opposto dal Comune nel gennaio 2026. La società aveva chiesto di visionare i vecchi permessi edilizi per valutare una sanatoria, ma il Tribunale ha dichiarato la domanda inammissibile per un vizio procedurale: la società, infatti, non ha notificato il ricorso alla proprietaria dell’immobile (controinteressata), la cui posizione avrebbe potuto essere compromessa dall’iniziativa dell’affittuario.

L’esito

In conclusione, l’agriturismo non dovrà farsi carico della demolizione, poiché l’ordinanza resta valida solo nei confronti della proprietà. Le spese legali sono state compensate tra le parti.

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