Altavilla Silentina. Prestazione d’opera intellettuale a favore di ente locale: il professionista appella la prima sentenza sfavorevole, ma la Corte di Appello da ragione di nuovo al Comune, all’epoca del contenzioso diretto dal sindaco Antonio Marra.
Il ricorso alla Corte di Appello è stato presentato da M.F. avverso alla sentenza del marzo 2021, con la quale il Tribunale di Salerno, II Sezione civile, aveva rigettato la domanda di pagamento del decreto ingiuntivo accogliendo l’opposizione del Comune, difeso dall’avvocato Ferdinando Belmonte, con il quale in sede monitoria era stato condannato a pagare in favore del professionista la somma di 121.061,30 euro, oltre interessi moratori e spese legali. Somma, che faceva riferimento ad una prestazione professionale e, nello specifico, alla progettazione dell’intervento di “Opere per il disinquinamento della zona costiera compresa tra le foci dei fiumi Sele e Solofrone – Collegamento all’impianto di depurazione di Capaccio dei reflui dei Comuni di Agropoli, Ogliastro Cilento, Giungano, Trentinara, Roccadaspide, Albanella e Altavilla Silentina”. La domanda era stata ritenuta “infondata per mancato avveramento della condizione sospensiva di cui all’art. 4 dell’Accordo di programma di finanziamento e liquidazione delle spese di progettazione all’Ente”. Dall’istruttoria è emerso che “ il Comune di Altavilla Silentina non aveva mai assunto obblighi nei confronti del professionista e con delibera di Giunta Comunale del 30.03.2005 aveva dato atto che le spese di progetto sarebbero state rimborsate al Comune di Capaccio a finanziamento avvenuto”. Il professionista si è opposto controdeducendo alle motivazioni fornite in Primo Grado che lo hanno visto soccombente. L’appellato Comune di Altavilla Silentina ha evidenziato di non essere debitore nei confronti del professionista “ poiché l’Ente non ha ottenuto il finanziamento e la liquidazione delle spese di progettazione, in quanto la Regione Campania non ha ritenuto di liquidare dette spese per l’importo pari ad € 121.061,30”. Pertanto la Corte di Appello di Salerno, Seconda Sezione Civile, definitivamente ha rigettato l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata e condanna l’appellante al pagamento delle spese.