Albanella. Comune rileva presunti abusi in un’azienda agricola: il proprietario presenta ricorso al Tar di Salerno e la spunta, ottenendo l’annullamento dell’ordinanza.
L’ordinanza del Comune
I fatti risalgono allo scorso mese di marzo, quando N.P., titolare dell’azienda, impugnava e chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’ordinanza emessa sulla scorta di un sopralluogo risalente all’11 febbraio 2024, da parte del responsabile dell’Area Tecnica del Comune, a cui aveva fatto seguito la nota del responsabile della polizia municipale di Albanella con l’invito alla sospensione dei lavori.
Gli abusi contestati consistevano si legge nella sentenza ” nella realizzazione sine titolo, in violazione alle norme tecniche di attuazione del Puc di Albanella, di un impianto serricolo e la deviazione del fosso di raccolta delle acque meteoriche e di lavorazione agricola in corrispondenza del suolo, in località Cappasanta, ricadente in zona classificata Parco agricolo – Fascia agricola periurbana”.
Le contestazioni del proprietario dell’azienda
Il proprietario dell’azienda lamentava che ” il provvedimento emesso dal Comune difettasse della compiuta descrizione delle opere contestate; gli impianti terricoli a tunnel contestati, unitamente alle opere accessorie di regimentazione idraulica, siccome privi di fondazioni, di pilastri, di opere in muratura e di impianti tecnologici, costituiti da strutture tubolari in ferro zincato, agevolmente amovibili, non avrebbero integrato gli estremi propri degli organismi edilizi urbanisticamente rilevanti e sarebbero stati, quindi, ritualmente legittimati in virtù delle Scia già presentata nel 2018 e integrata nel 2022, nonché assistiti dall’autorizzazione idraulica del Consorzio di Bonifica Paestum”.
I titoli abilitativi sostiene il ricorrente nel ricorso presentato al Tar ” non sarebbero stati tempestivamente interdetti dall’ente locale intimato. Trattandosi di opere subordinate a Scia, esse sarebbero state sanzionabili solo in via pecuniaria. A dispetto di quanto ritenuto dall’amministrazione comunale, sarebbero compatibili, per le relative caratteristiche strutturali di stagionalità, col divieto di realizzazione di impianti produttivi agro-alimentari, sancito dall’art. 101 delle NTA del PUC di Albanella con riferimento alla zona “Parco agricolo – Fascia agricola periurbana” così come sarebbero compatibili con la classificazione dell’area di relativa localizzazione in zona Rutr2 e Putr1 del PSAI”.
Inoltre si legge nel ricorso ” l’ingiunta misura repressivo-ripristinatoria non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento con essa definito; il Comune di Albanella sarebbe rimasto immotivatamente inerte a fronte delle istanze di riesame in autotutela rivoltegli dall’interessato”.
La decisione del Tar
Il Tar, considerato che ” l’ordinanza è stata emessa tardivamente, oltre il termine previsto di 30 giorni dalla presentazione della Scia del 20 aprile 2018, che la rilevata intempestività della misura repressivo-ripristinatoria adottata dal Comune di Albanella non può dirsi scongiurata dalla nota del Responsabile della Polizia Municipale di Albanella recante l’invito alla sospensione dei lavori di cui alla Scia del 27 aprile 2021, superata dalla Scia di completamento di novembre dell’anno successivo, e tenuto conto che la stessa si limita a intimare la sospensione temporanea dell’attività fino alla comunicazione del provvedimento definitivo, che però non è stato mai adottato” , ha accolto il ricorso dell’imprenditore e dichiarato illegittima l’ordinanza emessa. Il Tar l’ha dunque annullata, compensando le spese di lite.