Elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 ottobre, con eventuale turno di ballottaggio domenica 1 7 e lunedì 18 ottobre: ecco tutti gli adempimenti per i Comuni e candidati in materia di propaganda elettorale.
Delimitazione ed assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale diretta. I Comuni devono tra martedì 31 agosto e giovedì 2 settembre devono individuare e delimitare, in ogni centro abitato con almeno 150 gli spazi da destinare alle affissioni di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda da parte dei partiti o gruppi politici che parteciperanno alle elezioni con liste di candidati. Va assegnato uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni delle liste/candidature.
Riunioni elettorali e divieto di alcune forme di propaganda
Da venerdì 3 settembre sono vietati:
il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.
Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili
La propaganda elettorale mediante altoparlante installato su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco.
Installazione di strutture fisse (gazebo)
L’utilizzazione di strutture fisse a fini di propaganda elettorale può essere consentita. Tuttavia, stante il divieto di affissioni di manifesti al di fuori degli spazi consentiti o di altre forme di propaganda (luminosa o figurativa) a carattere fisso in luogo pubblico, sia all’interno che all’esterno non devono esporre raffigurazioni, fotografie, simboli, drappi, striscioni, manifesti, diciture o colori che direttamente o indirettamente richiamino formazioni politiche o candidati. Le bandiere dei partiti e movimenti politici non siano riconducibili a forme di propaganda a carattere fisso quando servano esclusivamente a identificare la titolarità del gazebo medesimo.
Uso di locali comunali
A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali, ai sensi degli artt. 19, comma 1, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, i comuni, sulla base di proprie nonne regolamentari e senza oneri a proprio carico, sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e movimenti politici presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, i locali di proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.
Agevolazioni fiscali
Nei novanta giorni precedenti l’elezione, ai sensi degli artt. 18 e 20 della citata legge n. 515/1993, per il materiale tipografico, per l’acquisto di spazi d’affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali su quotidiani e periodici, per l’affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, commissionati dai candidati o dai rispettivi partiti/movimenti politici, si applica l’aliquota IVA del 4 per cento.
Diffusione di sondaggi demoscopici
Nei 15 giorni precedenti la data di votazione, e quindi a partire da sabato 18 settembre 2021, sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Inizio del divieto di propaganda
Nel giorno precedente e in quelli della votazione, e quindi da sabato 2 a lunedì 4 ottobre 2021, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Rilevazioni di voto da parte di istituti demoscopici
L’attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all’uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni. La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l’ordinato afflusso e deflusso degli elettori. Si ritiene, peraltro, che l’eventuale presenza di incaricati all’interno delle sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini possa essere consentita, previo assenso da parte dei presidenti degli uffici elettorali di sezione (e solo per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.